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sabato 12 Ottobre 2024
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    Come e quando l’amministratore può predisporre interventi senza nessun preventivo assenso

    L’amministratore, nello svolgimento del suo lavoro, deve attenersi a quella che viene definita come la “diligenza del buon padre di famiglia”...

    L’amministratore, nello svolgimento del suo lavoro, deve attenersi a quella che viene definita come la “diligenza del buon padre di famiglia”, che può essere definita come la diligenza dell’uomo medio, consapevole di vivere in una società e di cui mira a realizzarne i fini.

    Andando al di là di queste definizioni giuridiche e concretizzandole, l’amministratore di condominio può predisporre interventi di manutenzione ordinaria in totale autonomia, senza necessità di un preventivo assenso.

    All’estremo opposto (per così dire), troviamo le operazioni di manutenzione straordinaria, per le quali l’amministratore non gode di alcuna autonomia e, perciò, deve essere previamente autorizzato dall’assemblea.

    Nel mezzo si trovano, infine, le attività urgenti, da attuare per porre rimedio ad una situazione pericolosa per i condomini: in questi casi egli potrà agire in via autonoma in una prima fase ma dovrà, in una seconda fase, chiedere l’assenso dell’assemblea che risulterà, quindi, successivo.

    Quanto appena enunciato, che in una situazione normale può non sembrare niente di speciale, assume colori decisamente più accesi in situazioni emergenziali come quella che stiamo vivendo.

    E che implicano l’insorgenza in capo all’amministratore di una serie di oneri ulteriori a cui adempiere ma che non sarebbero connaturati alla natura della sua funzione (se non, volendo, nella parte inerente il mantenimento dello stato di conservazione e di sicurezza delle parti comuni) e, soprattutto, senza poter influire più di tanto sulle posizioni di quei condomini che non dovessero attenersi alle regole attualmente vigenti, di natura legislativa o condominiale che siano.

    Il rischio direttamente nascente da questo contesto è, chiaramente, la maggiore esposizione dell’amministratore a possibili cause giudiziarie per responsabilità nascenti da carenze nell’esercizio della propria attività.

    @RIPRODUZIONE RISERVATA

    CHI SONO

    Dottor Marco Suisola nato a Firenze il 25 aprile 1978 svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999.

    Associato inizialmente alla Federazione Nazionale Amministratori fino al 2015 per poi diventare socio fondatore della Confartamministratori, nella quale ha rivestito la carica di tesoriere e parte integrante del CDA. Di recente è iscritto anche all’associazione Gesticond.

    Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/2014 . Ha conseguito la qualifica di Revisore condominiale nel 2017.

    Conseguito attestato per corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto condominiale presso l’Università di Firenze nell’anno 2006. Frequentato il corso per ottenere la qualifica di consulenze tecnico di ufficio in ambito condominiale nell’anno 2014.

    A dicembre 2018 ha conseguito la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici come esperto giuridico immobiliare. Ad oggi il mio studio è composto da 8 dipendenti il sottoscritto un collaboratore e due tecnici interni.

    Ci avvaliamo di tutti gli strumenti che possono garantire una copertura ed una flessibilità dei servizi e garantiamo una reperibilità di 7 giorni su 7. La società ha sede in via Fontebuoni 4/6 Firenze: www.marcosuisola.com.

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