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giovedì 28 Marzo 2024
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    Se qualcuno occupa casa tua… Ecco quello che dice la Legge

    I recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolta una famiglia di Tavarnuzze, privata della disponibilità della propria abitazione ad opera della persona cui era affidata la cura dei suoi componenti, hanno sollevato molta preoccupazione e molta indignazione.

     

    Un simile accadimento infatti, non solo appare terribile ed ingiusto, ma alimenta un generale senso di insicurezza e di sfiducia nel prossimo.

     

    La certezza di potere fare ritorno alla propria casa dopo un periodo di assenza dovuto ad un problema di salute, così come la serenità nell’affidare un proprio caro ad una persona di fiducia, sono infatti tanto basilari, quanto irrinunciabili.

     

    Vederli calpestati non può che suscitare sgomento.

     

    Non conosco la situazione nei dettagli, ma posso cercare di fornire un quadro degli strumenti che l’ordinamento predispone per la tutela di fattispecie di questo tipo specificando fin da ora, che la soluzione non sta mai, e mai può stare nell’atto di forza, nel farsi giustizia da soli.

     

    La tutela offerta ha sia natura penale che civile.

     

    L’ordinamento punisce con la reclusione l’invasione di terreni ed edifici. L’art. 633 del codice penale infatti sanziona chiunque invada arbitrariamente edifici altrui al fine di occuparli a proprio vantaggio.

     

    Il delitto sussiste sicuramente in tutti i casi in cui una o più persone, che non hanno alcun titolo per entrare o permanere in un’abitazione, la occupino per stabilirvi la propria residenza.

     

    Sussiste inoltre, secondo la più avveduta giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche in tutti i casi in cui l’occupazione si manifesta come “l’immissione in una situazione di fatto di cui in precedenza il soggetto agente non era titolare anche se eventualmente titolare di una diversa situazione di fatto" (Corte di Cassazione, II sezione penale, sent. n. 36546/2015).

     

    In sostanza, ricorre anche quando chi poteva precedentemente vivere in un immobile, pretenda di impossessarsene e di disporne come proprietario escludendo il legittimo titolare dalla disponibilità e dal godimento.

     

    Il delitto in questione è generalmente punito a querela della persona offesa.

     

    Ove richiesto, può essere disposto il sequestro preventivo del bene. Grazie a questa misura cautelare, è possibile assicurare una prima, efficace, forma di tutela per la persona offesa, poichè una volta disposto, il sequestro comporta l’allontanamento dell’occupante e l’affidamento dell’immobile al titolare del diritto di godimento.

     

    Oltre alle disposizioni penali, l’ordinamento predispone strumenti anche di natura civile a favore di chi si veda privato di un bene di proprietà (spossessato).

     

    Nell’immediatezza dei fatti, potrà innanzitutto proporre un’azione possessoria che gli consenta di riottenere la disponibilità del bene in via di urgenza.

     

    Ai sensi dell’art. 1168 del codice civile, colui che è stato violentemente o clandestinamente spogliato di un bene può, entro un anno dai fatti, chiedere di essere reintegrato nel possesso. Lo spoglio è considerato “violento” ogni qual volta sia avvenuto contro o senza la volontà effettiva del possessore, non è perciò necessario che sia realizzato attraverso l’esercizio di una vera e propria violenza fisica su persone o cose. Lo spoglio è invece clandestino, quando l’immissione illecita nella proprietà altrui sia avvenuta all’insaputa dello spogliato.

     

    Oltre alle azioni possessorie, che si concludono comunque con un provvedimento astrattamente idoneo a divenire definitivo, il proprietario infatti, potrà agire anche con le così dette “azioni petitorie”, quelle cioè volte a tutelare chi sia il legittimo titolare della signoria sul bene. In particolare, potrà proporre l’azione di rivendicazione di cui all’art. 948 del codice civile al fine di vedere accertati i suoi diritti ed ottenere il risarcimento dei danni sofferti.

     

    L’azione petitoria, tuttavia, è eventuale e successiva rispetto a quella possessoria.

     

    Una breve annotazione, infine, appare opportuna in ordine all’attribuzione della residenza nel bene alla persona che lo abbia eventualmente occupato.

     

    A norma del decreto legge 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni nella L. 23/05/2014 n. 80 la residenza non può più essere riconosciuta in conseguenza dell’accertamento di una mera situazione di fatto da parte dell’ufficio dell’anagrafe competente. È necessario, infatti, che venga verificata anche la non abusiva occupazione, che cioè sia accertata l’esistenza di un titolo abitativo anche precario o limitato nel tempo.

     

    In difetto, l’atto di iscrizione è viziato da nullità.

     

    Sono certa che tutti questi, e molti altri, strumenti siano stati tempestivamente utilizzati per restituire la casa alla famiglia della nostra comunità che ne è stata privata e spero di potere presto leggere che vi ha fatto felicemente ritorno.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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