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sabato 20 Aprile 2024
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    Il nuovo diritto di accesso agli atti pubblici da parte dei cittadini

    Il 23 dicembre 2016, antivigilia di Natale, è una data che non desta certo curiosità o particolari emozioni in chi si è accinto celebrare le imminenti festività o spera di riposare un po’ dopo un anno impegnativo fatto di lavoro, studio, o altre attività stressanti.

     

    Nel suo piccolo, però, il 23 dicembre individua un limite importante, poichè entro tale data tutte le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi agli obblighi di trasparenza stabiliti dal decreto legislativo n. 97/2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento un generalizzato il diritto di accesso agli atti pubblici.

     

    Il termine che è stato utilizzato dagli addetti ai lavori per definire l’importante novità a favore dei cittadini è mutuato dalla terminologia statunitense, che ha adottato il Freedom of information Act (abbreviato in F.O.I.A.), grazie al quale, fin dal 1966 chiunque può in teoria comprendere come opera il Governo.

     

    Si è parlato così, non senza una certa enfasi, di FOIA italiano.

     

    Indipendentemente dal termine, è indubbio che la definitiva entrata in vigore del decreto porterà molte novità importanti, perchè riguarderà tutti gli enti di natura pubblica, Stato, enti locali territoriali, enti pubblici di ogni genere, e società partecipate.

    Ma come funzionerà in concreto?

     

    Le norme sul diritto di accesso, prevedono una generale autonomia dell’attività della pubblica amministrazione rispetto al diritto alla conoscenza del cittadino. In concreto, il cittadino può accedere agli atti solo se ha un interesse, e solo se questo è ritenuto meritevole di tutela da parte della pubblica amministrazione.

     

    Con le nuove norme il diritto dei cittadini di conoscere atti e informazioni pubblici diventa la regola, e l’eccezione la mancata diffusione dei provvedimenti. Tutti i provvedimenti dovranno essere pubblicati, e quando non lo saranno, la P.A. dovrà spiegare perchè, motivando la segretazione per ragioni che riguardano interessi pubblici superiori (come ad esempio la sicurezza nazionale o la stabilità economica) o interessi concreti di privati prevalenti (come ad esempio dati personali, dati riguardanti la salute, il credo, o la segretezza della corrispondenza).

     

    L’obbligo di trasparenza, sarà rispettato anche con la pubblicazione di atti da rendere noti indipendentemente dalla richiesta dei cittadini, perchè dovranno essere rese pubbliche, ad esempio, tutte le spese sostenute, in forma puntuale e aggregata, l’indicazione degli organici, e ogni altro dato idoneo a far comprendere la natura dell’attività compiuta.

     

    Nell’ipotesi che gli atti cui si intenda accedere non siano pubblicati, l’accesso potrà essere esercitato, sia rivolgendosi direttamente alla struttura che ha emesso l’atto, sia all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, sia ad un’altra struttura a ciò espressamente dedicata per la trasmissione on line degli atti, che dovrà essere indicata su internet dalla P.A. interessata.

     

    Le risposte alle domande d’accesso dovranno essere fornite entro 30 giorni dal deposito della richiesta, con obbligo di motivazione in caso di risposta contraria. Se le richieste di accesso riguarderanno soggetti terzi, denominati controinteressati, il termine potrà essere sospeso per 10 giorni, in attesa delle considerazioni di questi ultimi.

     

    Per i costi, vigeranno regole simili a quelle sostituite e quindi, in linea generale, l’accesso  agli atti sarà gratuito se assolto con invio telematico, mentre potranno essere richiesti i “costi vivi” nel caso di rilascio di copie su supporto, cartaceo o eletttronico.

     

    Un altro passo avanti importante, riguarda la tutela in caso di silenzio o di rifiuto, perchè invece che ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente, ci si potrà appellare al responsabile anti-corruzione o, negli enti locali,  al difensore civico.

     

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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