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giovedì 28 Marzo 2024
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    Vandali all’asilo nido di Tavarnuzze: qualche riflessione (anche legale)

    Un recentissimo fatto di cronaca locale narra di un gruppo minorenni che, preso dalla “noia”, ha fatto abusivamente ingresso in un edificio pubblico scolastico in corso di ristrutturazione producendo gravi danni alle strutture interne, senza una ragione apparente.

     

    # ARTICOLO / Tavarnuzze: asilo nido devastato. I carabinieri individuano sette minorenni

     

    I motivi che hanno spinto il gruppo non interessano; allo stesso modo, non sarà oggetto di riflessione la possibile responsabilità in sede penale, davanti alla giustizia minorile, degli autori del gesto.

     

    La devastazione di un edificio pubblico è purtroppo un gesto non raro nella casistica dei reati minorili ma non è nè il solo nè il più grave che possa verificarsi.

     

    In questo senso, dunque, da genitore a genitore, va innanzitutto il mio personale augurio e auspicio affinchè questo grave episodio possa essere risolto e superato con la vicinanza ai propri figli.

     

    In questi momenti difficili, i figli hanno bisogno della vicinanza dei genitori ma costoro, sentendosi forse accerchiati, non devono compiere l’errore di ritenere la scuola nemica.

     

    Le istituzioni non sono nemiche, ma soggetti con cui collaborare a fondo per risolvere i problemi educativi presenti.

     

    Allo stesso tempo, non si dovrà ritenere sufficiente una semplice delega dell’educazione alla scuola o agli insegnanti, perchè come già detto i figli hanno bisogno in primo luogo dei genitori ed è loro compito trovare il tempo per star loro vicino.

     

    Una domanda che però sorgerà senz’altro, visto quanto è successo, sarà se i genitori potranno essere o meno chiamati a rispondere dei danni commessi dai loro figli e obbligati al risarcimento.

     

    La risposta, in apparenza facile, ha trovato in realtà diverse soluzioni nella giurisprudenza, dirette a graduare le responsabilità rispetto alle disposizioni di legge (art. 2048 c.c.) e rispetto ai comportamenti in concreto tenuti.

     

    Si distingue, così, fra colpa derivante dal mancato controllo (culpa in vigilando) e colpa derivante dalla mancata educazione (culpa in educando).

     

    La colpa da omessa vigilanza, deriva dal comportamento del minore che compia il fatto nonostante sia affidato a qualcuno che avrebbe dovuto impedirlo.

     

    L’esempio classico è quello del bambino, affidato alla baby-sitter che colpisca qualcuno con un sasso o quello del bambino che, in classe, con un pugno arrechi lesioni ad un compagno.

     

    In entrambi i casi, i fatti si verificano nel tempo in cui il minore non è con i genitori ma è affidato a qualcuno che dovrebbe vigilare e ciononostante, non impedisce l’evento che obbliga al risarcimento.

     

    Nel primo caso, risponderà intuitivamente la baby sitter, nel secondo caso, sarà la scuola ad essere chiamata.

     

    Ma i genitori, rimarranno estranei?  

     

    La risposta, forse non intuitivamente, è negativa.

     

    Anche i genitori saranno chiamati a rispondere per il fatto del minore, pur se non presenti, poichè sussiste a loro carico un preciso obbligo di fornire ai figli un bagaglio educativo diretto ad evitare comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi.

     

    In sostanza, i genitori devono provvedere a correggere gli aspetti negativi del carattere del figlio, cercando di evitare ogni forma d’imprudenza, leggerezza, o attività dannosa.

     

    È questa, la colpa da omessa educazione (culpa in educando).

     

    Che cosa potrebbe accadere dunque nell’ipotesi che ha colpito la cronaca locale?

     

    Si potrebbe escludere la colpa dei genitori nel caso che i ragazzi fossero ormai grandi, diciamo quasi diciottenni, oppure è necessario un controllo continuo, nonostante che il minore cominci ad essere economicamente indipendente, lavori ed abbia una propria vita anche estranea all’ambito  strettamente familiare?

     

    Dal punto di vista della responsabilità per omessa vigilanza, è ovvio che il crescere dell’età attenui gli obblighi del genitore; a meno infatti che il minore non necessiti di assistenza e cura continue dovute a patologie o specifiche forme di disagio, non si può ritenere che il genitore debba prevedere ed impedire ogni possibile fatto idoneo ad arrecare danni a terzi quando il ragazzo abbia raggiunto un’età idonea a consentirgli una vita autonoma.

     

    Dal punto di vista della colpa nell’educazione invece, i doveri per i genitori rimangono, perchè di fronte al fatto compiuto dal minore non è sufficiente dimostrare di non avere potuto impedirne il verificarsi.

     

    Per non essere responsabili, occorre dare la prova di avere anche adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo, impartendo al minore insegnamenti adeguati, idonei a consentirgli una corretta vita sociale e di relazione, rispetto all’ambiente, in cui vive alle sue abitudini e alla sua responsabilità.

     

    Da notare che l’obbligo, avendo carattere educativo e non di controllo, vale anche nei confronti dei genitori separati o divorziati che non risultino affidatari dei figli. Anche se l’episodio è avvenuto in presenza dell’altro coniuge, infatti, il dovere di educazione sussiste a carico di entrambi.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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