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sabato 20 Aprile 2024
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    I danni da precipitazioni atmosferiche: obblighi di vigilanza e responsabilità

    Le notizie di cronaca, dopo un’estate torrida, narrano di fatti dolorosissimi e tragici che hanno portato alla morte di persone innocenti e ad ingentissimi danni per effetto di nubifragi e altri agenti atmosferici abbattutisi sui centri abitati.

     

    L’evoluzione della tecnologia meteorologica, consente da tempo di elaborare previsioni sempre più precise, ancora non capaci di prevedere gli eventi nel dettaglio, ma sufficientemente idonee a determinare l’intensità e la potenza dei fenomeni.

     

    A livello nazionale e regionale, sono stati istituiti complessi meccanismi di segnalazione della pericolosità all’interno del sistema di protezione civile, che hanno come scopo la diramazione di comunicati e schemi previsionali sullo stato del meteo, l’intensità dei fenomeni e i possibili rischi che possono derivare all’incolumità delle persone (1).

     

    I vari stadi di criticità sono identificati sulla base di codici facenti riferimento ad un colore. Nei casi di criticità grave, si individua un codice ARANCIONE / ROSSO che viene diffuso fra tutti i soggetti che fanno parte del sistema di protezione civile regionale, chiamati ad affrontare l’evento con le misure di prevenzione possibile. Il medesimo avviso, è poi diffuso attraverso i mass media.

     

    Nei casi di prevista minore criticità, il codice attivato è GIALLO; le strutture di protezione vengono allertate per poter essere attive in caso di necessità, mentre i fenomeni meteorologici vengono monitorati per quanto possibile.

     

    I recentissimi fatti di cronaca, però, ci dicono che questo non basta e che l’imprevedibilità degli eventi può portare ad eventi tragici in zone inattese, lasciando invece prive di conseguenze altre zone in cui si attendevano gravi danni.

     

    È possibile prevedere una responsabilità di chi ha la vigilanza sui fenomeni atmosferici in simili casi, oppure il maltempo, come tradizionalmente ritenuto in passato, è sempre un fatto “imprevisto ed imprevedibile”?

     

    In concreto, chi abbia subito allagamenti provenienti da corsi d’acqua o sistemi di convogliamento pubblico, può chiedere il risarcimento dei danni al proprietario dell’opera anche nel caso che i danni siano stati causati da precipitazioni atmosferiche intense,  fuori norma e ben più copiose della media del periodo?

     

    La posizione della giurisprudenza non ha assunto un atteggiamento univoco, nè a fronte di fenomeni rari con efficacia limitata, nè a fronte di fenomeni di portata ampia che abbiano interessato vaste aree territoriali.

     

    Nel tempo, infatti, si è talvolta escluso che le abbondanti piogge potessero giustificare il risarcimento dei danni conseguenti all’allagamento, ritenendo che le medesime, ove “imprevedibili o di eccezionale entità”, costituissero un caso fortuito inidoneo a determinare responsabilità (cass. Civ. 22 maggio 1998, n. 5133).

     

    Successivamente però, complice anche la percezione dei cambiamenti climatici in corso, l’atteggiamento è cambiato e il focus della giurisprudenza è passato da una valutazione di automatica imprevedibilità del fenomeno intenso ad una valutazione caso per caso, ritenendo che la pioggia particolarmente intensa possa costituire evento eccezionale, ma che non possa valere automaticamente come caso fortuito, ove prevedibile (cass 9 marzo 2010, n. 5658).

     

    A detta evoluzione giurisprudenziale fanno seguito gli orientamenti più recenti, che non considerano più imprevedibili i fenomeni atmosferici degli ultimi anni e ritengono ipotizzabile il caso fortuito o la forza maggiore, “solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane” (cass. 18856 del 28/07/17).

     

    Il compito decisivo, è affidato alla manutenzione da parte dell’ente proprietario dell’opera che in qualità di custode può andare esente da responsabilità solo ove dimostri di avere adottato ogni possibile attività di prevenzione e manutenzione configurabile nel caso concreto, ma che ciò nonostante l’evento si sia ugualmente verificato.

     

    Il risultato, nella pratica, è che anche  per un temporale di particolare intensità si può giungere ad escludere il caso fortuito qualora il proprietario non riesca a dimostrare di avere posto in essere tutte le misure idonee a scongiurare il danno, pulendo e manutenendo la strada e i sistemi di scolo delle acque reflue.

     


     

    (1) In Toscana, vige attualmente la Delibera della Giunta regionale n. 395 del 7 aprile 2015  "Approvazione aggiornamento delle disposizioni regionali in attuazione dell'art. 3 bis della Legge 225/1992 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 'Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale’.

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