Il 2 marzo è stato approvato, dopo un percorso parlamentare lungo e complesso, un provvedimento legislativo che riforma le sanzioni applicate a coloro che si siano resi responsabili di incidenti stradali da cui siano conseguite gravi lesioni personali o la morte di un terzo.
Nel gergo giornalistico, il provvedimento è detto “omicidio stradale”, e fa seguito ad un dibattito molto sentito nell'opinione pubblica, che riteneva le norme precedentemente in vigore non efficaci e non in grado di dissuadere i conducenti dei veicoli dal tenere comportamenti pericolosi.
Prima dell'intervento normativo, le conseguenze penali delle lesioni o dei decessi per colpa altrui conseguenti alla circolazione stradale erano sottoposti alle medesime pene comminate per fatti imputabili a colpa generica.
Accadeva così ad esempio, che il responsabile di un incidente stradale conseguente a stato d'ebbrezza da cui fosse derivata una grave lesione alla persona, venisse sottoposto quasi alla stesa pena, nei fatti lieve, applicata a colui che per distrazione, avesse lasciato cadere un vaso da proprio terrazzo, colpendo il passante sottostante.
In concreto, anche se esistevano modalità per quantificare in modo più pesante la sanzione, non esistevano disposizioni specifiche che considerassero direttamente le conseguenze dell'aver tenuto condotte particolarmente pericolose, come il porsi alla guida in grave stato d'ebbrezza, guidare il veicolo a forte velocità in un centro abitato, o eseguire pericolose inversioni di marcia in zone vietate.
Con la nuova legge, la conseguenza dell'azione, è divenuta fattispecie autonoma di reato, sia quando all'incidente stradale consegua la morte, sia quando consegua una lesione personale.
Nel caso di “omicidio stradale”, cioè di morte di una persona conseguente all'altrui condotta di guida imprudente si distinguono tre tipi comportamenti, via via più gravi.
La prima condotta di guida sanzionata, è quella di colui che cagioni per colpa la morte di un uomo violando le norme del codice della strada, in questo caso la pena prevista è compresa tra i due ed i sette anni di reclusione.
Rientra invece nel secondo gruppo, l'omicidio stradale cagionato da un conducente in stato di grave ebbrezza alcolica, cioè con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, che subirà una pena da cinque a dieci anni.
La medesima pena, si applicherà anche a coloro abbia causato l'incidente viaggiando in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, o che abbiano percorso strade extra-urbane a più di 50 chilometri orari oltre il limite di velocità.
Subirà una pena da cinque a dieci anni, anche l'omicida che abbia attraversato un incrocio non rispettando un semaforo rosso, che abbia guidato contromano, che abbia invertito il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, o che abbia ucciso qualcuno per effetto di un sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
La terza condotta di guida, riguarda colui che abbia guidato sotto l'effetto di droghe o con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, egli sarà soggetto alla reclusione da otto a dodici anni.
Per tutte queste condotte, le pene saranno aumentate ove l'omicida non abbia mai conseguito la patente di guida, nel caso che la medesima sia stata sospesa o revocata e nel caso in cui il veicolo, di sua proprietà, fosse privo di assicurazione. In caso di morte di più persone la pena può essere moltiplicata fino a tre volte, ma non può superare i diciotto anni.
In caso di fuga, infine, la pena viene aumentata da un terzo ai due terzi e comunque non può essere inferiore ai cinque anni. Nei casi frequenti, di concorso di colpa, la pena per omicidio può essere diminuita fino alla metà.
Le stesse categorie impiegate per disciplinare l'omicidio stradale, sono state scelte anche per regolare le cosiddette “lesioni stradali”.
Anche in questo caso, infatti, si prevedono pene via via maggiori, a seconda che il danno alla persona sia conseguenza della semplice violazione delle norme stradali, sia effetto di manovre particolarmente gravi e azzardate o si siano verificate perchè il responsabile guidava in stato di ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
Altra conseguenza delle condotte di guida sopra indicate, che si affianca alla sanzione detentiva come pena accessoria, è la nuova disciplina della revoca della patente. Al verificarsi dei fatti sopra indicati, la patente di guida viene automaticamente ritirata, e per conseguirla nuovamente occorre sostenere un nuovo esame di guida.
In concreto, la patente può essere revocata per 10 anni nel caso di omicidio stradale "semplice" e per 15 anni in tutti gli altri casi. Il termine di 15 anni, può però essere elevato fino a 20 nel caso di precedenti condanne e fino a 30 in caso di fuga. Nel caso di lesioni, il termine è di 5 anni e può essere elevato a 10 in caso di precedenti, e a 12 anni in caso di fuga.
Per i soggetti che non abbiano conseguito la patente in Italia, alla revoca è sostituito un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello per il quale, nel caso in cui la condanna fosse pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale, sarebbe stata revocata la patente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA