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martedì 23 Aprile 2024
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    Il Superbonus in sintesi: tutto (ma proprio tutto) quello che c’è da sapere sul provvedimento

    Dai soggetti ammessi all'usufrutto della detrazione fiscale (diretta o sconto in fattura, o cessione); agli interventi ammessi alla detrazione maggiorata: una pratica "mini-guida" tutta da leggere

    La detrazione introdotto dal d.l. 34/20 riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli interventi realizzati su IACP)

    I soggetti ammessi ad usufruire del Superbonus 110%

    • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;

    • i condomìni;

    • gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali;

    • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;

    • le organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;

    • le associazioni e società sportive dilettantistiche solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

    • le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile da essi gestiti

    Usufrutto della detrazione

    1. detrazione diretta e compensazione

    Il contribuente che esegue gli interventi in detrazione può ripartire la stessa in cinque quote annuali di pari importo. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.

    In alternativa il contribuente può scegliere la trasformazione dell’agevolazione in credito di imposta, utilizzabile in compensazione, ad esempio, delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto

    2. sconto in fattura

    Il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, banche e altri intermediari finanziari.

    A sua volta, il cessionario potrà utilizzare il credito di imposta in compensazione delle imposte sui redditi con la stessa ripartizione in cinque quote annuali.

    3. cessione di credito

    Il contribuente può effettuare la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari.

    Interventi trainanti ammessi a usufruire della detrazione maggiorata al 110%

    1. cappotto termico

    Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare.

    I limiti di spesa per questo intervento sono euro 50.000 per abitazioni unifamiliari comprese villette a schiera, di euro 40.000 per ogni abitazione per condomini fino a 8 unità immobiliari e di euro 30.000 per ogni abitazione per condomini sopra le 8 unità immobiliari.

    2. impianti di climatizzazione invernale in condominio

    Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

    Il limite di spesa è di euro 20.000 per ogni abitazione per condomini fino a 8 unità immobiliari e di euro 15.000 per ogni abitazione per condomini sopra le 8 unità immobiliari.

    3. impianti di climatizzazione invernale per singole unità immobiliari

    Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Il limite di spesa è di euro 30.000 per unità immobiliare.

    4. interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico

    Interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.

    I limiti di spesa sono pari a euro 96.000 per unità immobiliare. Nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici in condominio la cifra andrà moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che ne fanno parte.

    Interventi trainati, altresì ammessi al superbonus

    1. interventi di efficientamento energetico già previsti dal D.L. 63/2013

    2. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica

    Il limite di spesa è di euro 48.000 con un ulteriore limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

    3. installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici

    Stesse condizioni previste per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici, con limite di spesa pari a euro 1.000 per ogni kW di capacità di accumulo del sistema.

    4. installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

    Il limite di spesa è di euro 3.000 all’anno, per contribuente.

    Requisiti minimi previsti dalla legge per poter accedere alla detrazione

    1. miglioramento energetico

    Deve essere assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, quantomeno, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrarsi mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto prima e dopo i lavori.

    2. sicurezza sismica

    Gli interventi rientranti nel c.d. sismabonus, sono agevolabili soltanto se eseguiti su immobili siti in zone a rischio sismico 1, 2 o 3.

    Ulteriori adempimenti previsti e sanzioni

    1. miglioramento energetico

    a. pagamento mediante bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico;

    b. asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti;

    c. asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

    d. APE

    e. Invio di quanto appena elencato all’ENEA

    2. antisismica

    a. asseverazione dell’efficacia dei lavori realizzati dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali;

    b. asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, redatta dagli stessi professionisti.

    c. per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, il contribuente deve inoltre:

    c.i. richiedere il visto di conformità dei presupposti di accesso alla detrazione

    c.ii. comunicare tali dati all’Agenzia delle Entrate

    In caso di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate può revocare l’agevolazione al soggetto beneficiario e valutare la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario.

    Inoltre, i professionisti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni infedeli sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

    I tecnici devono, a tal fine, stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate, che comunque non può essere inferiore a 500.000 euro.

    @RIPRODUZIONE RISERVATA

    CHI SONO

    Dottor Marco Suisola nato a Firenze il 25 aprile 1978 svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999.

    Associato inizialmente alla Federazione Nazionale Amministratori fino al 2015 per poi diventare socio fondatore della Confartamministratori, nella quale ha rivestito la carica di tesoriere e parte integrante del CDA. Di recente è iscritto anche all’associazione Gesticond.

    Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/2014 . Ha conseguito la qualifica di Revisore condominiale nel 2017.

    Conseguito attestato per corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto condominiale presso l’Università di Firenze nell’anno 2006. Frequentato il corso per ottenere la qualifica di consulenze tecnico di ufficio in ambito condominiale nell’anno 2014.

    A dicembre 2018 ha conseguito la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici come esperto giuridico immobiliare. Ad oggi il mio studio è composto da 8 dipendenti il sottoscritto un collaboratore e due tecnici interni.

    Ci avvaliamo di tutti gli strumenti che possono garantire una copertura ed una flessibilità dei servizi e garantiamo una reperibilità di 7 giorni su 7. La società ha sede in via Fontebuoni 4/6 Firenze: www.marcosuisola.com.

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