La riforma del 2012 ha profondamente modificato la figura dell’amministratore, ampliandone sia i compiti che, di conseguenza, le responsabilità.
Attualmente, infatti, i doveri dell’amministratore non si limitano all’ordinaria gestione del condominio ma spaziano molto, andando a coprire praticamente ogni aspetto della vita condominiale.
A ciò, la pandemia da Covid-19 ha contribuito, andando a creare in capo all’amministratore nuovi e particolari doveri di informazione e prevenzione: una su tutte, egli deve provvedere con regolarità a disporre operazioni di sanificazione delle parti comuni.
Anche l’incarico dell’amministratore, come quello di ogni soggetto eletto o nominato, ha una durata e, in particolare, la fine può intervenire per vari motivi, tra i quali, quelli che su cui occorre spendere due parole, sono sicuramente le dimissioni e la revoca: le prime si hanno principalmente in quelle ipotesi in cui l’incarico è diventato insostenibile e improseguibile.
Ciò può avvenire per i più svariati motivi ma se questi non integrano una giusta causa, all’amministratore sarà dovuto il compenso pattuito, ricalibrato sul periodo effettivamente lavorato, a cui si aggiunge l’eventuale risarcimento del danno.
Quello della revoca, invece, è un istituto un attimo più complesso. Innanzitutto, questa può intervenire per:
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Qualsiasi motivo, in qualsiasi momento, con o senza giusta causa. In questo secondo caso, però, il condominio è obbligato a risarcire il danno (che va ad aggiungersi alla quota del corrispettivo dovuta per il periodo di attività)
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Gravi irregolarità fiscali, mancata apertura o utilizzo del c/c condominiale. In questo caso, l’assemblea per discutere della revoca può essere convocata da qualsiasi condomino.
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Mancata informativa all’assemblea su citazione o provvedimenti esorbitanti dalle sue funzioni, omesso rendiconto della gestione o gravi irregolarità. In queste ipotesi, ciascun condomino è autorizzato ad adire direttamente l’autorità giudiziaria, senza necessità di passare tramite l’assemblea.
Con la definitiva estinzione del suo rapporto col condominio, l’amministratore decade da tutti i poteri di gestione, mantenendo soltanto quelli residuali (atti urgenti), senza diritto ad alcun compenso. Egli, quindi, dovrà consegnare al suo successore tutta la documentazione.
Onde evitare di arrivare a situazioni come quelle appena descritte, un ruolo decisamente apprezzabile e tanto utile quanto sottovalutato (in primis dal legislatore, il quale ne ha, tra le altre cose, volontariamente inibito alla radice eventuali poteri gestori) è quello svolto dal consiglio di condominio, il quale può rappresentare una grande risorsa per l’amministratore in relazione alla gestione (contabile) del condominio e fungere da tramite tra il primo e i condomini.
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CHI SONO
Dottor Marco Suisola nato a Firenze il 25 aprile 1978 svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999.
Associato inizialmente alla Federazione Nazionale Amministratori fino al 2015 per poi diventare socio fondatore della Confartamministratori, nella quale ha rivestito la carica di tesoriere e parte integrante del CDA. Di recente è iscritto anche all’associazione Gesticond.
Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/2014 . Ha conseguito la qualifica di Revisore condominiale nel 2017.
Conseguito attestato per corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto condominiale presso l’Università di Firenze nell’anno 2006. Frequentato il corso per ottenere la qualifica di consulenze tecnico di ufficio in ambito condominiale nell’anno 2014.
A dicembre 2018 ha conseguito la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici come esperto giuridico immobiliare. Ad oggi il mio studio è composto da 8 dipendenti il sottoscritto un collaboratore e due tecnici interni.
Ci avvaliamo di tutti gli strumenti che possono garantire una copertura ed una flessibilità dei servizi e garantiamo una reperibilità di 7 giorni su 7. La società ha sede in via Fontebuoni 4/6 Firenze: www.marcosuisola.com.