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venerdì 26 Aprile 2024
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    Superbonus: come vanno ripartiti gli interventi (effettuati dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021)

    La detrazione potrà essere applicata sua sull’IRPEF che sull’IRES e, proprio in relazione a questo, occorre operare una puntualizzazione di grande importanza...

    Gli interventi trainanti e trainati rientranti sotto la copertura del Superbonus (effettuati quindi tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021), sono da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

    In caso di intervento di isolamento termico o di installazione di impianti di climatizzazione invernale, il superbonus spetta (alle persone fisiche e a quelle giuridiche purché al di fuori dell’attività di impresa) per interventi realizzati su un massimo di 2 unità immobiliari.

    Tale limitazione, però, non comprende gli interventi effettuali su eventuali parti comuni di edifici (nel qual caso la spesa sarà ripartita in base ai millesimi).

    I limiti di spesa previsti (e calibrati sui vari tipi di interventi) si riferiscono ai singoli interventi e alle singole unità immobiliari, pertanto andranno suddivisi tra i soggetti possessori dell’immobile partecipanti alla spesa.

    Nel caso in cui sullo stesso immobile dovessero insistere più interventi, il limite massimo detraibile sarà dato dalla somma degli importi previsti per ciascun intervento.

    La detrazione potrà essere applicata sua sull’IRPEF che sull’IRES e, proprio in relazione a questo, occorre operare una puntualizzazione di grande importanza.

    Le persone fisiche e gli enti non commerciali individueranno il periodo d’imposta di riferimento sulla base del criterio di cassa, mentre le imprese individuali, le società e gli enti commerciali seguiranno il criterio di competenza.

    In ogni caso, comunque, è altrettanto importante ricordare che, come per tutte le detrazioni, l’agevolazione è ammessa entro il limite d’importo dell’imposta annua e eventuali disavanzi non potranno essere recuperati in alcun modo.

    In alternativa alla fruizione della detrazione, però, il contribuente potrà scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito.

    Si ricorda infine che questa scelta può essere effettuata anche durante lo svolgimento dei lavori per un massimo di 2 volte e per percentuali di avanzamento pari ad almeno il 30%, nonché sulla base delle rate residue di detrazioni non fruite.

    CHI SONO

    Dottor Marco Suisola nato a Firenze il 25 aprile 1978 svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999.

    Associato inizialmente alla Federazione Nazionale Amministratori fino al 2015 per poi diventare socio fondatore della Confartamministratori, nella quale ha rivestito la carica di tesoriere e parte integrante del CDA. Di recente è iscritto anche all’associazione Gesticond.

    Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/2014 . Ha conseguito la qualifica di Revisore condominiale nel 2017.

    Conseguito attestato per corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto condominiale presso l’Università di Firenze nell’anno 2006. Frequentato il corso per ottenere la qualifica di consulenze tecnico di ufficio in ambito condominiale nell’anno 2014.

    A dicembre 2018 ha conseguito la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici come esperto giuridico immobiliare. Ad oggi il mio studio è composto da 8 dipendenti il sottoscritto un collaboratore e due tecnici interni.

    Ci avvaliamo di tutti gli strumenti che possono garantire una copertura ed una flessibilità dei servizi e garantiamo una reperibilità di 7 giorni su 7. La società ha sede in via Fontebuoni 4/6 Firenze: www.marcosuisola.com.

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