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martedì 13 Maggio 2025
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    “Bagno a Ripoli, strade vicinali ri-classificate: ma solo sei rimangono ad uso pubblico”

    Con la presente scriviamo in merito alla recente approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17 febbraio 2016, avente per oggetto “Rete delle infrastrutture di collegamento: ricognizione della natura di uso pubblico della rete di strade vicinali del territorio comunale di Bagno a Ripoli; rilevazione degli itinerari ciclopedonali e integrazione elenco viabilità comunale”, ed attualmente in fase di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.
     

     

    Con tale provvedimento il Comune di Bagno a Ripoli, tra l’altro, ha previsto costituisce atto ricognitivo sulla viabilità vicinale del territorio la cui funzione viene differenziata in: – “strade vicinali classificate di uso pubblico” (tipo A), costituito da n. 6 strade vicinali; – “percorsi vicinali di uso privato” (tipo B), costituito da tutte le  restanti strade vicinale (circa 100 percorsi, che in parte erano considerati in precedenza ad “uso pubblico”, e che adesso vengono quindi  “declassati” ad uso privato).

     

    Prevedendo inoltre per quelle classificate di “tipo A” il libero accesso pubblico veicolare, e per quelle di “tipo B” il solo libero passo pedonale (ad eccezione dei frontisti, con possibilità per gli stessi di installare sbarre o chiusure, purché ne consentano il passaggio pedonale).
     

     

    Un simile provvedimento costituisce di fatto un fondamentale “atto di pianificazione” dell’uso del territorio comunale, per il quale ci si sarebbe aspettati che fosse stata prevista una fase di “partecipazione” da parte della comunità locale, che di tale viabilità è la fruitrice, con la possibilità di presentare proprie osservazioni e proposte in proposito. Tale procedura tuttavia non risulta prevista nella delibera approvata e quindi la cittadinanza ne sarà informata solo a cose fatte.
     

     

    L’individuazione del carattere di “uso pubblico” di una strada vicinale costituisce anche l’impegno per il Comune a contribuire con una quota alle spese di manutenzione per la fruibilità di questa viabilità minore, ed è immaginabile che l’intendimento dell’Ente sia quello di concentrare su un numero limitato di “vicinali ad uso pubblico” l’impegno di eventuali risorse economiche.
     

     

    A maggior ragione il coinvolgimento della popolazione era opportuno e necessario. Proprio da una fase di partecipazione dei cittadini, possono venire opportune indicazioni riguardo all’interesse al mantenimento o meno dell’uso pubblico sulle singole strade vicinali, ma anche suggerimenti su percorsi. che finora non vedevano riconosciuta sulla carta (negli elenchi) tale funzione, ma che magari l’hanno di fatto assunta negli anni.
     

     

    E’ da valutare positivamente che sui percorsi vicinali classificati di “tipo B”, sia stato previsto di mantenere almeno il libero passo pedonale, diversamente da altri Comuni che hanno consentito invece la totale privatizzazione delle vicinali “declassate”.

     

    Tuttavia osservando le planimetrie allegate alla delibera risalta agli occhi ampie zone attraversate da strade vicinali, che – ad eccezione dei frontisti – non saranno percorribili con auto e motocicli i da parte del resto della popolazione. A solo titolo di esempio l’ampia area collinare ricompresa tra Ponte a Ema – Antella – Osteria Nuova – La Fonte e Via del Carota, dove nessuna delle vie vicinali risulta classificata ad “uso pubblico”.

     

    Analogamente non si potrà raggiungere Villa Mondeggi essendo la Via di Mondeggi stata classificata come percorso ad uso privato; o arrivare al Parco di Fontesanta, in quanto l’uso pubblico di Via  Maremmana (Via di Gamberaia) è limitato ai primi 500 metri fuori dal paese di San Donato in Collina, ecc …
     

     

    Per quanto sopra, considerato che la Delibera del Consiglio Comunale è ancora in fase di pubblicazione, e non è divenuta esecutiva, si chiede che il Comune di Bagno a Ripoli attivi una procedura di partecipazione della comunità alla individuazione del carattere di suo pubblico della viabilità vicinale del proprio territorio.
     

     

    In mancanza di norme specifiche per la classificazione delle strade vicinali di uso pubblico, la dottrina ritiene che si possano seguire, per analogia, le disposizioni riguardanti la formazione degli elenchi delle strade comunali, considerato che tali strade vicinali hanno interesse pubblico al pari di quelle comunali, in quanto soggette a servitù del pubblico.
     

     

    In proposito la legge 20 marzo 1865, n. 2248 (pure richiamata nella delibera consiliare) relativamente alla formazione dell'elenco delle strade da classificarsi fra le comunali precisa, altresì, all'articolo 17, secondo comma, che […] “questo elenco sarà per la durata di un mese depositato in una delle sale della residenza comunale ed affisso in copia all'albo pretorio. Gli interessati verranno con pubblico avviso invitati a prenderne cognizione ed a presentare in iscritto entro il termine suddetto le loro osservazioni ed i loro reclami. […]'.  Ed è solo successivamente a tale fase che il Consiglio Comunale delibera definitivamente.

    di VAS Verdi Ambiente Società

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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