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giovedì 28 Marzo 2024
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    Amministratore di condominio: quando il compenso può essere fatto rientrare nel bonus fiscale

    Per lo svolgimento delle attività inerenti alla straordinaria manutenzione, può essere fatta rientrare nel bonus fiscale ma solo se il suddetto professionista assume la qualifica di responsabile dei lavori

    In risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha riferito che la remunerazione riconosciuta al professionista dai condòmini, per lo svolgimento delle attività inerenti alla straordinaria manutenzione, può essere fatta rientrare nel bonus fiscale ma solo se il suddetto professionista assume la qualifica di responsabile dei lavori.

    Il problema di una tale affermazione risiede nel fatto che il compenso dell’amministratore è predefinito, a pena di nullità, nel momento in cui si perfeziona il rapporto di mandato.

    Egli, infatti, “deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.

    Il compenso, dunque, sotto questo profilo, non potrebbe essergli riconosciuto per lo svolgimento di un’attività extra, laddove non sia stato preventivato in sede di nomina o rinnovo, ovvero in sede di delibera per l’appalto delle opere coperte da superbonus.

    Altro punto affatto scontato è quello riguardante l’omnicomprensività del compenso: in particolare, l’amministratore, in quanto committente delle opere, meriterebbe senz’alcun dubbio, per le plurime responsabilità che si assume, un compenso professionale (ulteriore).

    In aiuto a quest’ultima tesi, la posizione del committente, in quanto tale, risulta analoga a quella del responsabile dei lavori, ai sensi del d. lgs. 81/2008 e, in particolare, in almeno un paio di disposizioni di non secondaria rilevanza.

    L’amministratore, in quanto committente, quindi, andrebbe presunto anche responsabile dei lavori, ma la differenza di posizione rispetto questa figura risulta, a parere dell’Agenzia, tutt’altro che formale.

    Per concludere, quindi, possiamo affermare che la distinzione operata sulla figura del committente e su quella del responsabile dei lavori, in relazione all’applicabilità del beneficio fiscale, non trova adeguato riscontro giuridico.

    @RIPRODUZIONE RISERVATA

    CHI SONO

    Dottor Marco Suisola nato a Firenze il 25 aprile 1978 svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999.

    Associato inizialmente alla Federazione Nazionale Amministratori fino al 2015 per poi diventare socio fondatore della Confartamministratori, nella quale ha rivestito la carica di tesoriere e parte integrante del CDA. Di recente è iscritto anche all’associazione Gesticond.

    Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/2014 . Ha conseguito la qualifica di Revisore condominiale nel 2017.

    Conseguito attestato per corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto condominiale presso l’Università di Firenze nell’anno 2006. Frequentato il corso per ottenere la qualifica di consulenze tecnico di ufficio in ambito condominiale nell’anno 2014.

    A dicembre 2018 ha conseguito la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici come esperto giuridico immobiliare. Ad oggi il mio studio è composto da 8 dipendenti il sottoscritto un collaboratore e due tecnici interni.

    Ci avvaliamo di tutti gli strumenti che possono garantire una copertura ed una flessibilità dei servizi e garantiamo una reperibilità di 7 giorni su 7. La società ha sede in via Fontebuoni 4/6 Firenze: www.marcosuisola.com.

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