La debenza o meno del contributo per il Consorzio di Bonifica da parte di chi sia proprietario di un immobile, è motivo di polemica assai ricorrente in Toscana, regione sul cui territorio è ampiamente estesa questa particolare forma di contribuzione obbligatoria.
Il contributo, sentito come una “tassa” ma in realtà cosa ben diversa, è oggetto di numerose rimostranze da parte dei cittadini, che contestano l’obbligo di essere tenuti a versare soldi ad un Ente che non conoscono, a fronte di controprestazioni ritenute inesistenti.
Poche notazioni che fungano da guida, senza entrare nel merito dell’efficienza o meno dei gestori, che esula dal giuridico ed investe questioni politiche.
Il tributo di bonifica, pur avendo un nome che potrebbe portare a confonderlo con altre obbligazioni di carattere pubblico, non è una “tassa” (come viene comunemente ed erroneamente chiamata anche ad esempio l’IMU, che è invece un’imposta).
Quello che si corrisponde per il Consorzio di Bonifica è un “contributo”. Che differenza c’è, dunque, tra tasse, imposte e contributi? La risposta, si trova all’inizio di ogni manuale di diritto tributario.
Si definisce tassa, ogni prestazione obbligatoria di carattere pubblico che venga corrisposta come controprestazione di un servizio reso da un ente pubblico. La tassa, presuppone che il servizio sia eventuale e non obbligatorio.
Pertanto, è una tassa il ticket sanitario, perchè ammalarsi o curarsi è un’eventualità ed “in cambio” del ticket riceviamo la prestazione sanitaria. Allo stesso modo è tassa collegata al territorio, quella sui rifiuti.
L’ imposta prescinde dalla controprestazione e trova la sua ragione nella necessità dello Stato e gli altri Enti di garantire i servizi di carattere generale, non direttamente collegati ad una controprestazione. Affinchè debba essere corrisposta un’imposta occorre che vi sia un c.d. presupposto, cioè che l’obbligato abbia una qualche relazione con un bene.
Nel caso dell’IMU, il bene è costituito un bene immobile, nel caso dell’IRPEF, dalla produzione di un reddito, nel caso dell’IVA (che è un’imposta indiretta gravante sui consumi), che si verifichi la cessione di un bene.
Diverso dalla tassa e dall’imposta è il contributo, che viene posto a carico di un certo soggetto perchè egli trae un vantaggio, diretto o indiretto, da un servizio pubblico, anche non oggetto di sua scelta.
Come per l’imposta occorre una correlazione con un bene, a differenza della tassa, l’obbligo sussiste indipendentemente dalla volontà di chi è obbligato. Affinchè il contributo sia legittimo, occorre però che il bene cui è legato, tragga un vantaggio.
Quello dovuto per il Consorzio di Bonifica, è un tipico caso di contributo, che trova la sua fonte nella legge: art. 860 del codice civile e artt. 17 e 59 del R.D. 13.2.1933 n. 215. In Toscana, l’istituto è disciplinato anche dagli artt. 8 e 24 della L.R. 79/2012
Regolato da legge, il contributo è un obbligo che consegue all’esistenza del bene e ad un conseguente beneficio.
L’inclusione o meno di un immobile all’interno del perimetro dipende dal piano di classificazione, che è redatto in base alla legge regionale. Il bene può infatti essere soggetto al pagamento, solo se sia incluso nel c.d. “perimetro di contribuenza” (area interessata).
Oltre ad essere incluso nel piano, l’immobile deve ricevere un beneficio dimostrabile al contribuente; infatti, il contributo è dovuto solo se l’attività comporti un vantaggio in termini di aumento o conservazione del valore del bene.
In concreto, il tributo di bonifica per l’immobile classificato, viene quantificato attraverso complessi parametri tecnici, che da un lato individuano l’attività da svolgere per garantire la sicurezza del bene e dall’altro stimano il valore del bene, in modo da parametrare caso per caso la contribuzione (piano di classifica).
Come valutare, però, se l’immobile di cui si è proprietari debba o meno corrispondere il contributo?
Anche se la risposta non è semplice e investe questioni di carattere tecnico, una linea guida può essere individuata in base a quanto già esposto, valutando se il bene rientra nel “perimetro di contribuenza”, e se è stato adeguatamente classificato.
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