GREVE IN CHIANTI – I carabinieri forestali della Stazione di Figline e Incisa hanno denunciato un operario agricolo, ritenuto responsabile di un incendio boschivo propagatosi a partire da un abbruciamento di residui vegetali, lasciato incustodito.
I militari si sono infatti recati in località Cafaggio, nel comune di Greve in Chianti, per accertamenti sulla segnalazione di un incendio verificatosi in zona.
Giunti sul posto, hanno constatato che l’incendio boschivo aveva interessato un’area di circa 2.400 metri quadrati di bosco ceduo, a prevalenza di specie quercine, al margine di un’area agricola coltivata a vigneto.
Sul posto, a confine tra la vigna ed il bosco, hanno individuato un abbruciamento di residui vegetali (potature della vigna) parzialmente combusto.
Dagli accertamenti eseguiti immediatamente e dalle sommarie informazioni testimoniali raccolte, è emerso che l’incendio era scaturito dall’abbruciamento di residui vegetali (sarmenti della vigna), eseguito senza rispettare le norme e le precauzioni previste dalla normativa vigente.
Ovvero, alla fine della giornata lavorativa, il fuoco era stato lasciato incustodito con braci ancora attive; che a causa del vento hanno innescato l’incendio nella limitrofa area boscata.
E’ stato quindi segnalato all’autorità giudiziaria un operaio agricolo di una azienda agricola per aver causato (secondo la ricostruzione dei militari), per colpa, un incendio di bosco ceduo a prevalenza di specie quercine.
E’ stata anche elevata, in applicazione della legge regionale di riferimento, una sanzione amministrativa di 120 euro per accensione di fuochi non in condizioni di sicurezza.
I carabinieri forestali ricordano anche che la Regione Toscana ha decretato dal 12 marzo, visto il perdurare di condizioni climatiche caratterizzate da bassa probabilità di precipitazioni e presenza di ventilazione, il divieto assoluto di accensione fuochi e abbruciamento dei residui vegetali, per il rischio di sviluppo di incendi boschivi.
Si concluderà il 27 marzo, salvo proroghe in base all’andamento stagionale.
La sanzione amministrativa prevista per chi viola il divieto è di 240 euro.
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