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mercoledì 8 Maggio 2024
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    Convivenza di fatto: quando è giuridicamente rilevante? Quali i diritti/doveri?

    Sia all'interno della coppia che nei confronti di terzi. Risponde l'avvocato Giacomo Guerrini

    Domanda: convivenza di fatto – quando è giuridicamente rilevante – quali i diritti ed i doveri dei conviventi all’interno della coppia e verso terzi

     

    La risposta ce la dà l'avvocato Giacomo Guerrini, che da alcune settimane ha aperto anche uno studio nel territorio chiantigiano, a Panzano in Chianti.

     

    Accanto al matrimonio ed all’unione civile (quest’ultimo è un istituto giuridico recentemente introdotto dal legislatore sulla falsariga del matrimonio in favore delle sole coppie omosessuali), è sempre esistito e permane il fenomeno delle convivenze di fatto (fra coppie eterosessuali o omosessuali).

     

    Il mero fatto di convivere non produce all’interno della coppia alcun effetto giuridico, nessun diritto/obbligo reciproco.

     

    La convivenza però può essere formalizzata ed allora assume rilevanza giuridica sotto vari aspetti.

     

    Per formalizzare una convivenza gli interessati devono dichiarare all’ufficio anagrafe di dimorare nello stesso Comune e di coabitare nella stessa casa.

     

    In tal modo acquistano lo status di conviventi risultante dal certificato dello stato di famiglia.

     

    L’acquisto dello status di conviventi determina riflessi giuridici sia all’interno della coppia che verso i terzi.

     

    All’interno della coppia sorge un diritto/dovere reciproco di assistenza morale e materiale del tutto analogo a quello esistente fra coniugi nell’ambito del matrimonio.

     

    Non sorge, invece, alcun obbligo di fedeltà. Inoltre, tra i conviventi, in caso di ricovero ospedaliero, sussiste il diritto reciproco di visita e di accesso alle informazioni personali.

     

    Ma non solo, ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante per assumere decisioni in ordine alle cure in caso di malattia che determini incapacità di intendere e volere, e in caso di morte per quanto attiene l’eventuale donazione degli organi, le modalità di trattamento del cadavere e le celebrazioni funerarie.

     

    Il fenomeno rileva, poi, anche nei rapporti con alcuni soggetti terzi:

     

    – se la casa di residenza comune appartiene ad uno dei conviventi, in caso di morte di quest’ultimo l’altro ha diritto di abitazione nella medesima casa per i due anni successivi al decesso; se la convivenza dura da più di due anni, il diritto di abitazione ha durata pari alla durata della convivenza, ma in ogni caso mai per più di 5 anni; se il convivente superstite ha figli minori il diritto di abitazione dura almeno 3 anni;

     

    – se la casa di residenza comune è data in locazione ad uno solo dei conviventi, in caso di decesso di quest’ultimo, o di suo recesso dal contratto, l’altro convivente ha diritto di succedergli nel contratto;

     

    – il convivente che presta stabilmente il suo lavoro nell’impresa familiare del partner ha diritto al mantenimento ed alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi, ed agli incrementi dell’azienda (salvo che sia configurabile un rapporto societario o di lavoro);

     

    – anche il convivente può chiedere al proprio datore di lavoro un permesso retribuito in caso di documentata grave infermità del partner, oppure un congedo per gravi motivi familiari;

     

    – in caso di morte del convivente per fatto illecito di un terzo il partner superstite ha diritto al risarcimento del danno.

     

    Per quanto riguarda i figli della coppia di conviventi, è bene precisare che lo status di figlio sorge solo in favore del genitore che provvede al riconoscimento con le modalità di legge. Occorre dunque attivarsi in tal senso.

     

    In aggiunta a quanto sopra, che si è detto discende dalla mera comunicazione all’anagrafe, i conviventi possono anche disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

     

    A tal fine è sufficiente una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un avvocato che attesti anche la conformità del contenuto dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico (non è dunque necessario un atto notarile).

     

    Per mezzo di tale contratto i conviventi possono:

     

    – scegliere di adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni fra coniugi;

     

    – definire le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno ed alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

     

    – disciplinare le conseguenze patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.

     


     

    Lo Studio Legale a Panzano degli Avvocati Casciano-Guerrini ha la propria sede principale a Firenze, in Via del Gelsomino n. 3 e una sede secondaria, ove si riceve solo su appuntamento, a Greve in Chianti, località Panzano, Via de' Macelli 1.

     

    Info e contatti degli Avvocati a Panzano – 0552335544

     

    INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

    di Redazione

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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