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venerdì 26 Aprile 2024
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    Tutto sul Superbonus al 110% per gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici

    Il "nostro" amministratore di condominio ci spiega tutto, ma proprio tutto, sulle opportunità previste dal Decreto Rilancio. Passo dopo passo

    Introduzione

    Superbonus al 110% per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, ma solo nel caso in cui l’immobile unifamiliare sia destinato a prima casa.

    Il bonus potrà essere ceduto alle imprese a fronte di uno sconto in fattura, e le imprese potranno a loro volta cederlo alle banche in cambio di liquidità.

    Queste stesse opportunità sono previste, di qui fino al 31 dicembre del 2021, anche per il bonus facciate al 90%, e per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico.

    Detrazione da ripartire in cinque rate. Agevolati tutti gli interventi connessi a quello principale. Limite di spesa calcolato per singolo appartamento degli edifici condominiali.

    Gli interventi agevolati

    L’art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che la detrazione per risparmio energetico (art. 14 del dl 63/2013) si applica nella misura del 110 per cento, in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 relative a:

    • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

    • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici , relativamente ad una spesa non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;

    • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito. 

    Si estende la detrazione nella misura del 110 % anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori integrati, sempre però a patto che l’installazione sia abbinata agli interventi più “pesanti” di risparmio energetico o consolidamento dell’immobile.

    Il limite di spesa previsto in questo caso è di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

    La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

    Il superbonus spetta a patto che venga ceduta al GSE l’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.

    Ancora, il dl Rilancio riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Anche in questo caso l’agevolazione è ammessa solo a patto che venga riqualificato dal punto di vista energetico l’intero edificio.

    Requisiti di risparmio energetico

    L’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, nei limiti di spesa previsti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.

    I nuovi requisiti minimi saranno varati prima di luglio, e gli interventi dovranno assicurare, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

    Inoltre per la coibentazione dovranno essere utilizzati esclusivamente i materiali che rispettano i criteri ambientali minimi (CAM) previsti per le costruzioni, sia per quel che riguarda l’efficienza energetica che per la possibilità di riciclo dei materiali stessi.

    Le colonnine di ricarica

    Il dl Rilancio riconosce anche la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Anche in questo caso l’agevolazione è ammessa solo a patto che venga riqualificato dal punto di vista energetico l’intero edificio.

    I destinatari dell’agevolazione

    Il superbonus è riconosciuto esclusivamente a:

    • condomini;

    • persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, per tutti gli immobili, indifferentemente se prima o seconda casa, in condominio;

    • IACP;

    • cooperative a proprietà indivisa per gli interventi realizzati sugli immobili assegnati ai soci.

    Nel caso di immobili unifamiliari la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono ad immobili destinati a seconda casa, o comunque diversi dall’abitazione principale.

    Visto di conformità per la detrazione

    Per tutti gli interventi appena visti è prevista la possibilità di cessione del credito ai fornitori in cambio di uno sconto in fattura, o cessione del credito a soggetti diversi, comprese le banche.

    Condizione indispensabile ottenere il visto di conformità relativamente al diritto ad ottenere il credito in questione.

    A tal proposito, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L’organo addetto al controllo è il Ministero dello sviluppo economico.

    Estensione della cessione di credito

    La cessione del credito è offerta non solo in caso di superbonus ma anche per tutti gli interventi che danno diritto alle detrazioni per:

    • ristrutturazione al 50%;

    • ecobonus al 65%;

    • bonus facciate al 90%;

    • sismabonus,

    • installazione di pannelli fotovoltaici;

    • colonnine di ricarica. 

    In dettaglio, la norma introduce in via sperimentale la possibilità di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà anche di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

    Questa possibilità è riconosciuta non solo per i nuovi lavori ma anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.

    Per conoscere tutte le modalità operative per la cessione del credito bisognerà, però, attendere le relative istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    GLI INTERVENTI NELLO SPECIFICO

    Il cappotto termico

    Il cappotto termico è l’intervento “trainante” per il superbonus al 110%. Quando viene realizzato sull’intero immobile e, infatti, è possibile usufruire dell’agevolazione anche per gli interventi effettuati sui singoli appartamenti.

    Gli interventi di isolamento termico super agevolati sono quelli che riguardano le superfici opache verticali e orizzontali con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

    Invariato l’importo massimo di spesa pari a 60.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

    Per poter accedere al beneficio, però, le norme stabiliscono che i materiali isolanti da utilizzare rispettino i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

    Per quel che riguarda i requisiti energetici I CAM applicabili prevedono che in caso di ristrutturazioni importanti di I livello (vale a dire quelle che interessano oltre il 25% e sono quindi agevolate dal superbonus) occorre rispettare le verifiche richieste, anticipando di fatto i valori previsti a partire dal 2021.

    Quanto al dettaglio delle spese ammissibili all’ecobonus per gli interventi di coibentazione degli edifici, l’ENEA fa riferimento a quelle indicate dall’art.3 del decreto 19/02/2007 (“decreto edifici”), ossia alle spese relative a:

    • fornitura e posa in opera di materiale coibente e materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;

    • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

    • opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ponteggi ecc.);

    • prestazioni professionali quali progettazione, direzione dei lavori etc.;

    • spese per oneri amministrativi;

    • produzione della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’A.P.E.

    È prevista, inoltre, la relazione tecnica del progettista o dei progettisti, che nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, e attestare la congruità delle spese.

    Infine, ai fini dell’agevolazione è necessaria l’asseverazione dell’intervento redatta da un tecnico abilitato che deve contenere le seguenti informazioni:

    • la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;

    • i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) ante intervento;

    • i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) post intervento;

    • la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010 e nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”;

    • i valori di gtot delle schermature solari, se installate;

    • la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione dell’intervento la riduzione di almeno due classi energetiche. 

    Il decreto consente però, nel caso in cui questo obbiettivo sia irraggiungibile, riconosce il superbonus a fronte del raggiungimento della classe energetica più elevata, attestando con l’A.P.E. la prestazione energetica dell’edificio prima e dopo i lavori.

    Sostituzione dell’impianto di riscaldamento

    Oltre alla coibentazione può fare da intervento “trainante” per il superbonus anche la sostituzione degli impianti di riscaldamento vetusti negli edifici condominiali. Agevolazioni anche per gli immobili unifamiliari prima casa, ma non per le caldaie a condensazione.

    Per quel che riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, è prevista la possibilità di sostituirli con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:

    • a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto

    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

    • con impianti di microcogenerazione. 

    La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

    Per l’agevolazione il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua.

    In tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi scaldanti valvole termostatiche a bassa inerzia termica, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati per funzionare con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C5.

    Per tutti gli interventi, nel caso di impianto con potenza nominale del focolare ≥ 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:

    • deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;

    • la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;

    • deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili. 

    È necessaria la certificazione di messa a norma.

    Nel caso delle pompe di calore, l’ENEA ha precisato che le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al D.M. 06/08/2009.

    Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%.

    La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime.

    Per le pompe di calore a gas, invece, La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.); EN 14511:2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico.

    Il sistema di distribuzione deve essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

    Quanto ai sistemi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, per l’agevolazione il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia deve essere ≤ 0,5.

    La caldaia deve essere del tipo a condensazione e il suo rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale 4, deve essere ≥ 93 + 2 log Pn 5. Per valori superiori a 400 kW, nel calcolo del logaritmo si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

    Ove tecnicamente compatibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C6.

    Quanto infine agli impianti di microcogenerazione, sistemi che consentono la produzione combinata di elettricità e di calore, la configurazione più comune di un microcogeneratore consiste nell’abbinamento tra un motore a gas, la cui energia meccanica viene trasformata in energia elettrica, e un sistema di recupero del calore di scarto per la produzione di energia termica.

    Per l’agevolazione l’intervento deve condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito pari almeno al 20%. Tutta l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

    Per quel che riguarda la possibilità di usufruire del superbonus per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento in una villetta o comunque in un edificio unifamiliare, destinato a prima casa, non è ammessa la sostituzione del vecchio impianto con uno a condensazione.

    L’agevolazione maggiorata, quindi, può essere riconosciuta solo nel caso di impianti più evoluti. Inoltre, come detto, il superbonus è comunque escluso per le villette di vacanza o comunque per le abitazioni cielo-terra non destinate a prima casa.

    Le spese ammissibili a godere del bonus sono:

    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

    • opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente;

    • adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;

    • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, etc.) 

    Anche in questo caso necessarie le asseverazioni tecniche.

    Gli interventi abbinati

    Cappotto e nuovo impianto di riscaldamento negli edifici condominiali danno diritto al superbonus anche per tutti gli interventi di risparmio energetico.

    Al momento, però, non è dato sapere se questa possibilità riguarda solo gli edifici condominiali o anche gli interventi realizzati dai singoli proprietari nei loro appartamenti.

    I singoli lavori ammessi al superbonus se effettuati insieme al cappotto o alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento, sono:

    Sostituzione serramenti e infissi

    In dettaglio, La detrazione relativa agli infissi riguarda tutte le tipologie di serramenti in grado di assicurazione un miglioramento rendimento energetico rispetto a quelli in precedenza installati.

    L’intervento del presentare le seguenti caratteristiche:

    • sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti;

    • riguardare stanze o vani riscaldato e quindi proteggerli verso l’esterno o verso vani non riscaldati;

    • assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di legge.

    Quest’ultima dichiarazione può essere attestata dal produttore. 

    In relazione a questo tipo di intervento, si sottolinea inoltre che l’agevolazione riconosciuta solo nel caso in cui l’intervento abbia l’obbiettivo di proteggere un vano riscaldato dalla temperatura esterna. In questo ambito non è ammesso l’ecobonus per la sostituzione degli infissi del box auto in quanto il locale non è riscaldato.

    È invece possibile usufruire della detrazione del 50% per ristrutturazione in tutti i casi in cui il box auto è accatastato come pertinenza. Lo stesso per la sostituzione degli infissi di soffitte e cantine.

    Per quel che riguarda il dettaglio delle spese ammesse, la detrazione è riconosciuta per:

    • fornitura e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

    • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro);

    • fornitura e posa in opera di porte d’ingresso;

    • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.

    Sostituzione caldaie a gas con:

    • caldaie a condensazione di classe A;

    • caldaie a biomassa

    Per gli interventi sugli impianti di riscaldamento l’agevolazione è riconosciuta per diverse tipologie di caldaie, e a seconda di queste varia anche l’ammontare della detrazione.

    L’agevolazione infatti è prevista in misura pari a: 

    • 50% in caso di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:

      – caldaie a condensazione di classe A (efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%) dotate di termostato;

      – caldaie a biomasse.

    • 65% in caso di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:

      – caldaie a condensazione almeno di classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;

      – generatori d’aria calda a condensazione.

    Nel caso delle caldaie a biomasse la detrazione è riconosciuta non solo a fronte della sostituzione di un preesistente impianto di riscaldamento, ma anche in caso di nuova installazione in edifici sprovvisti.

    Non è ammessa, però, l’agevolazione per singola stufa ma l’intervento deve configurarsi come la realizzazione di un vero e proprio impianto di riscaldamento.

    In base alla normativa vigente apparecchi quali: stufe, caminetti, e apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, sono assimilati agli impianti termici solo quando la somma delle potenze nominali del focolare risulta uguale o maggiore di 15 kW e deve trattarsi in ogni caso di apparecchi fissi.

    Infine, oltre alla scheda con la descrizione dell’intervento eseguito occorre conservare ed esibire in caso di controlli: certificazione del produttore o fornitore delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici prescritti per caldaie e pompe di calore; asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto all’Albo, contenente i requisiti tecnici oppure la dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate per le stufe a biomasse.

    Installazione schermature solari

    L’agevolazione è riconosciuta anche per l’installazione di schermature solari, che sono detraibili se rispettano specifiche caratteristiche e rientrano in determinate classificazioni.

    Di fatto corrispondono a queste classificazioni tutti gli schermi mobili, di qualunque materiale siano fatti, che permettono una regolazione del grado di apertura e quindi consentono di rispondere in maniera dinamica alle continue variazioni delle sollecitazioni solari nei confronti dell’interno dell’immobile.

    Si tratta quindi sostanzialmente di prodotti che favoriscono il risparmio energetico impedendo il surriscaldamento degli ambienti e riducendo, di conseguenza, l’utilizzo dei condizionatori.

    Le tipologie di chiusure per le quali è applicabile l’agevolazione sono le seguenti:
    tende da sole a telo avvolgibile;

    • tende a rullo;

    • tende a lamelle orientabili (veneziane);

    • tende frangisole.

    • Fanno parte della stessa categoria anche le coperture tessili per gazebo.

    In concreto, come chiarito dall’ENEA, per essere ammesse all’agevolazione le schermature:

    • devono essere a protezione di una superficie vetrata;

    • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;

    • possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;

    • possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);

    • devono essere mobili;

    • devono essere schermature “tecniche”, vale a dire diverse da semplici elementi di arredo. 

    Nell’ambito di questi prodotti l’ENEA ha chiarito che per le chiusure oscuranti di singole vetrate vengono considerati validi tutti gli orientamenti. Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento Nord.

    Sostituzione globale o parziale impianti di riscaldamento con impianti dotati di:

    • caldaie a condensazione di classe A con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

    • pompe di calore ad alta efficienza;

    • impianti geotermici a bassa entalpia.

    Pannelli solari per la produzione di acqua calda

    Per quel che riguarda i pannelli solari per la produzione di acqua calda, occorre rispettare regole specifiche in relazione alla tipologia di impianto.

    In particolare:

    • i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;

    • gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;

    • devono possedere anche la certificazione solar keymark;

    • i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera;

    • l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti. 

    In ogni caso i pannelli solari per la produzione di acqua calda sono agevolabili anche se installati ad integrazione dell’impianto per la climatizzazione invernale esistente. È ammessa la detrazione anche nel caso di pannelli solari autocostruiti.

    Chi fa da sé, però, deve presentare l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione, al posto delle certificazioni di conformità e della messa a norma.

    Interventi sull’involucro degli edifici e riqualificazione globale dell’edificio

    Sono agevolabili gli interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra che rispettino i requisiti di trasmittanza Termica.

    Le spese ammissibili sono quelle relative a:

    • fornitura e posa in opera di materiale coibente;

    • fornitura e posa in opera di materiali ordinari;

    • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;

    • opere provvisionali e accessorie. 

    Se l’intervento è eseguito contestualmente alla sostituzione dei serramenti la detrazione massima complessiva rimane di 60.000 euro.

    In ogni caso il rifacimento del pavimento fruisce dell’ecobonus quando rientra tra le strutture opache orizzontali che contribuiscono al risparmio energetico dell’involucro degli edifici esistenti. Si deve, quindi, trattare di pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, ossia contro terra.

    Building automation

    Per i singoli immobili è confermata anche per il 2020 la possibilità di avere lo sconto fiscale per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, climatizzazione.

    L’agevolazione riguarda acquisto e posa in opera. Perché la detrazione sia ammessa, però, i dispositivi devono rispettare le specifiche caratteristiche imposte dalla legge.

    Sono ammesse anche la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici.

    Non può invece usufruire dell’ecobonus l’acquisto di dispositivi per interagire da remoto come ad esempio telefoni cellulari, tablet o personal computer.

    Gli interventi di building automation potranno essere realizzati sia indipendentemente, sia in abbinamento con gli interventi di riqualificazione degli impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria previsti dai decreti che regolano gli incentivi per la riqualificazione energetica.

    Per tutti gli interventi appena visti è riconosciuta la possibilità di cessione del credito anche nel caso in cui non si possa accedere al superbonus.

    CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO

    Detrazione maggiorata anche per l’agevolazione ad hoc per gli interventi di messa in sicurezza degli immobili rispetto al rischio sismico.

    L’agevolazione riguarda gli edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, ed è riconosciuta solo per interventi sull’intera struttura del palazzo.

    Nella norma richiamata dal decreto sono ammessi alla detrazione gli immobili di qualunque categoria catastale, compresi, dunque, quelli a destinazione commerciale e produttiva.

    Riduzione del rischio

    La detrazione maggiorata al 110% è riconosciuta per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.

    Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti.

    In questi casi è necessaria una relazione asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

    In particolare:

    • il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato;

    • il direttore dei lavori, al termine dell’intervento, deve attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

    Inoltre le disposizioni prevedono che i professionisti incaricati debbano attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

    Polizze catastrofali

    In caso di cessione del sismabonus maggiorato al 110 per cento è prevista la possibilità di rivolgersi alle società di assicurazione che emettono polizze cosiddette “catastrofali”, ossia le polizze che permettono di assicurare la casa quanto in essa contenuto, per i danni che potrebbe subire in caso di eventi causati da catastrofi naturali quali terremoto, alluvione, inondazioni.

    Con le nuove disposizioni introdotte dal decreto in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione sul premio pagato passa al 90 per cento.

    PANNELLI SOLARI E COLONNINE DI RICARICA

    Superbonus anche per i pannelli fotovoltaici, purché l’installazione sia collegata alla coibentazione, alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento o al consolidamento antisismico.

    Condizione essenziale è poi la cessione al GSE dell’energia non utilizzata in loco.

    Pannelli fotovoltaici

    Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica il superbonus al 110%è riconosciuto su una spesa massima di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

    L’agevolazione al 110 per cento è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

    È necessario, però, che l’intervento sia realizzato su edifici sui quali sono stati effettuati gli interventi di coibentazione, oppure sugli edifici per i quali sono state attivate le procedure per il sismabonus.

    Al di là di questi casi la detrazione maggiorata non è ammessa.

    La detrazione maggiorata, inoltre, non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

    Inoltre il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale in caso di interventi effettuati su edifici soggetti a ristrutturazione edilizia quali in particolare demolizione e ricostruzione, in caso di nuova costruzione o di interventi di ristrutturazione urbanistica.

    Colonnine di ricarica

    Detrazione maggiorata anche per l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici che godono del superbonus.

    Le spese sono quelle relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento.

    Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro.

    LA CESSIONE DEL CREDITO

    Per tutti gli interventi appena visti, come pure per le detrazioni “standard”, grazie al decreto arriva la cessione del credito ad ampio raggio.

    Cadono cioè i paletti previsti in precedenza e si apre alla circolazione dei crediti che potranno anche essere ceduti alle banche e alle altre società finanziarie. Il credito cedibile per il superbonus è suddiviso in cinque rate di pari importo, e si potrà utilizzare in alternativa per ottenere uno sconto in fattura.

    Le regole specifiche sono tutte da scrivere, ma la cessione del credito per l’ecobonus ha una lunga storia ed è prevedibile che le disposizioni attuative seguiranno quelle emanate in passato.

    Il credito cedibile

    Il credito d’imposta cedibile corrisponde per tutti alla detrazione dall’imposta lorda spettante in riferimento ai lavori effettuati.

    Per quel che riguarda le regole per i lavori condominiali occorre fare riferimento al

    Provvedimento delle Entrate n. 165110 dell’agosto 2017. In base a quanto previsto dal testo per i lavori sulle parti comuni il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio. In ogni caso è necessario che il pagamento venga effettuato per intero per poter poi usufruire della successiva cessione del credito. La cifra, in sostanza, deve comunque essere anticipata.

    Quanto alle modalità operative, il condomino che cede il credito può comunicare questa volontà all’assemblea e questa va riportata nella delibera condominiale.

    Se invece la decisione viene presa successivamente è necessario comunicare all’amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.

    Per consentire il completamento della procedura L’amministratore del condominio è quindi tenuto a:

    • comunicare all’Agenzia delle entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la predisposizione della dichiarazione precompilata (28 febbraio di ogni anno) la denominazione e codice fiscale del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto nonché l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condomino cedente ha contribuito;

    • consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione alle Entrate.

    L’acquisizione del bonus

    Infine per quel che riguarda l’utilizzo del credito ceduto, l’Agenzia delle entrate renderà visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”.

    Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.

    Il cessionario che cede il credito d’imposta a lui attribuito deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario.

    Il cessionario però ha la possibilità, a sua volta di cedere il credito in questione. L’eventuale successivo cessionario lo potrà utilizzare in compensazione sulla base delle rate residue.

    Sconto sui lavori

    Con il Decreto Crescita (DL 34/2019) è poi arrivata lo scorso anno la possibilità di barattare il credito con lo sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che effettua gli interventi.

    Al fornitore lo sconto applicato viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Per chi accetta il credito la somma viene resa immediatamente disponibile per essere utilizzata in compensazione, senza dover attendere l’anno successivo, come accade invece ora con l’ecobonus.

    La cessione “ad ampio spettro”

    Con il decreto Rilancio vengono rafforzate queste possibilità e l’operazione diventa per tutti più appetibile grazie all’ingresso delle banche tra i soggetti ai quali si può cedere il credito. Il bonus, infatti, può essere scontato sia dai singoli contribuenti sia dalle imprese che accettano di applicare lo sconto in fattura, sconto che in questo caso corrisponde all’importo dei lavori maggiorato del 10 per cento.

    Il visto di conformità

    Per poter effettuare l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, infatti, è ora obbligatorio richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta: il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve esibire al professionista abilitato o al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

    Ai fini del visto di conformità i tecnici abilitati da parte loro dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati nell’ambito del risparmio energetico.

    Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa all’ENEA. Nel caso di interventi di consolidamento antisismico, invece, l’asseverazione spetta ai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

    Anche in questo caso i professionisti incaricati debbono attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

    Diventa quindi obbligatoria, per i professionisti interessati, la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Sono infatti previste pesanti sanzioni in caso di false attestazioni, oltre che la decadenza dal diritto al credito.

    Sanzioni e recupero delle agevolazioni indebite

    In caso di detrazioni non spettanti, il decreto prevede che fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

    L’Agenzia delle Entrate, in assenza dei requisiti richiesti, provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che l’hanno richiesta maggiorate del 30% (a titolo di sanzione).

    Il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicabilità di una sanzione fino a 8.000 euro per la violazione degli obblighi relativi alla contabilità, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo.

    OPZIONI PER ULTERIORI DETRAZIONI

    Accanto al superbonus il decreto rilancio porta con sé la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche per gli interventi di ristrutturazione “tradizionali, per l’ecobonus con le aliquote standard e per il bonus facciate.

    Questa opportunità riguarda non solo le spese degli anni 2020 e 2021 ma anche le detrazioni per interventi effettuati in passato, precisando che comunque l’opzione dovrà essere effettuata entro il 2020.

    Secondo il testo, infatti, la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti trova applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.

    Il bonus facciate

    Il bonus facciate prevede una detrazione fiscale del 90% per i lavori, anche di manutenzione ordinaria, destinati al ripristino delle facciate.

    La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo e per le modalità di pagamento e di ripartizione della detrazione tra più beneficiari si applicano le disposizioni in vigore per la detrazione per ristrutturazione.

    Per il bonus facciate, però, non sono previsti tetti. L’applicazione della nuova agevolazione viene limitata agli edifici esistenti ubicati in zona A o B. Restano esclusi dalle agevolazioni tutti gli immobili isolati, mentre l’agevolazione è riconosciuta nel caso delle villette a schiera fuori città quando rientrano nelle zone B.

    Le agevolazioni sono, inoltre, escluse per le case di campagna anche quando si tratta di comprensori costruiti su terreni in precedenza agricoli. Ancora, niente agevolazioni per gli immobili di tipo agricolo, compresi, quindi, i fabbricati destinati all’agriturismo, dal momento che questa tipologia di edifici fa parte a tutti gli effetti di quelli che si trovano nelle zone E) ossia nei territori rurali.

    Infine il bonus non è previsto per la riqualificazione degli immobili ad uso diverso che si trovano nelle aree produttive, industriali, o destinate ai servizi.

    Quanto agli interventi ammessi alla detrazione, il testo stabilisce che possono godere della detrazione fiscale al 90% esclusivamente gli interventi su:

    • strutture opache della facciata;

    • balconi;

    • ornamenti e fregi. 

    Quanto, invece, alle altre parti del palazzo interessate ai lavori, la norma cita espressamente i balconi, e in questo caso sembrerebbe non esserci alcuna limitazione alla tipologia di interventi e, non essendo indicato nulla di specifico in questo campo, si può presumere che la detrazione sia ammessa anche quando si tratta di intervenire non solo sull’intonaco ma anche, ad esempio, sulle parti in ferro battuto.

    Al di là di questi casi, però, a norma di legge non possono consentire l’applicazione della detrazione con aliquota maggiorata altre tipologie di interventi sull’esterno del palazzo.

    Nessuna agevolazione, inoltre, per la sostituzione del portone o delle inferriate, o delle altre tipologie di infissi. Niente agevolazione neppure per altri interventi relativi al decoro complessivo del palazzo in senso lato, non legati cioè ad interventi di tipo edilizio.

    Le disposizioni di legge, poi, si legano strettamente al risparmio energetico. Le norme stabiliscono infatti espressamente che se l’intervento non riguarda solo pulitura o tinteggiatura esterna ma si deve anche intervenire anche sull’intonaco dell’edificio, in tutti i casi in cui la superficie da rinnovare sia superiore al 10% occorre assicurare il rispetto almeno della qualità media degli edifici dal punto di vista del consumo energetico.

    Il risparmio energetico ottenuto dovrà essere certificato, e dovrà essere anche inviata la relativa documentazione all’Enea. Dovrà quindi essere compilata e inviata la specifica documentazione relativa agli interventi sull’involucro dell’edificio. E sui soggetti che richiedono questa specifica agevolazione potranno essere attuati anche gli specifici controlli a campione regolati dalle stesse norme.

    La ristrutturazione

    L’articolo 16 bis del TUIR, che ha reso strutturale la detrazione per ristrutturazione, richiamato dal decreto, elenca in dettaglio gli interventi ammessi a godere dell’agevolazione fiscale che è prevista esclusivamente per gli immobili per uso abitativo e relative pertinenze e per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in questione.

    Si precisa, quindi, che le opere di recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelle definite dal Testo unico in materia edilizia, ossia:

    • Interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Questi interventi sono agevolabili solo se eseguiti su parti comuni.

    • Interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

    • Interventi di restauro e risanamento conservativo, ossia interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, quali consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di accessori e impianti, eliminazione di elementi estranei.

    • Interventi di ristrutturazione edilizia, ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Questi interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, la demolizione e ricostruzione anche con sagoma diversa, ma nel rispetto della cubatura preesistente.

    Si noti che, a fronte di ricostruzione con ampliamento, la detrazione per ristrutturazione è riconosciuta esclusivamente alla parte di immobile che corrisponde all’edificio preesistente.
    Infine, sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione finalizzati alla realizzazione di quello di più vasta portata e gli interventi di manutenzione ordinaria che servono a completare un intervento più vasto di ristrutturazione.

    CHI SONO

    Dottor Marco Suisola nato a Firenze il 25 aprile 1978 svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999.

    Associato inizialmente alla Federazione Nazionale Amministratori fino al 2015 per poi diventare socio fondatore della Confartamministratori, nella quale ha rivestito la carica di tesoriere e parte integrante del CDA. Di recente è iscritto anche all’associazione Gesticond.

    Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/2014 . Ha conseguito la qualifica di Revisore condominiale nel 2017.

    Conseguito attestato per corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto condominiale presso l’Università di Firenze nell’anno 2006. Frequentato il corso per ottenere la qualifica di consulenze tecnico di ufficio in ambito condominiale nell’anno 2014.

    A dicembre 2018 ha conseguito la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici come esperto giuridico immobiliare. Ad oggi il mio studio è composto da 8 dipendenti il sottoscritto un collaboratore e due tecnici interni.

    Ci avvaliamo di tutti gli strumenti che possono garantire una copertura ed una flessibilità dei servizi e garantiamo una reperibilità di 7 giorni su 7. La società ha sede in via Fontebuoni 4/6 Firenze: www.marcosuisola.com.

    @RIPRODUZIONE RISERVATA

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